Solo giustificati motivi, nuovi e successivi alla pronuncia del provvedimento originario, consentono la modifica dell’assegno divorzile.
La legge n. 898/1970, che regolamenta i casi di scioglimento del matrimonio, riconosce, all'articolo 9, comma primo, alla sopravvenienza - rispetto al momento della pronuncia della sentenza di divorzio - di circostanze che, al vaglio del tribunale, risultino tali da giustificare una revisione dell'originario provvedimento nella parte concernente la regolamentazione dell'affidamento della prole e le modalità e misura della corresponsione dell'assegno a favore dell'ex coniuge e dei figli, subordinando, dunque, la correzione di tali condizioni, al ricorso di giustificati motivi, nuovi e successivi alla pronuncia del provvedimento originario che, il giudice reputi idonei a legittimare l'invocata modifica.Prosegue...