Responsabilità medica del ginecologo

Il fatto

Gli Ermellini della Suprema Corte, con la sentenza n. 11364 del 22 maggio 2014, hanno confermato la responsabilità di un medico ginecologo il quale non aveva informato la gestante delle gravi condizioni del feto durante la gravidanza, così impedendole il ricorso all'aborto terapeutico.

L'obiezione di coscienza, manifestata nel corso del giudizio, e mai rivelata ai genitori del piccolo, non vale ad escludere in alcun modo il dolo del sanitario.

Il diritto

La Corte di cassazione, nel caso in questione, afferma l'esclusiva responsabilità del medico nel determinare l'evento lesivo escludendo la condanna sia della clinica sia dell'assicurazione, trattandosi di dolo del sanitario.

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