Con il Dpcm dell’11 marzo 2020 vengono chiariti i protocolli anti contagio di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, cui è sempre opportuno fare riferimento per tutte le esplicazioni del caso.
L’amministratore del condominio, pur non rientrando la gestione dello stabile nelle attività produttive, deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Governo e delle Autorità sanitarie per evitare il contagio del COVID-19.
Gli spazi comuni sono luoghi a rischio, per questo tutti i condomini devono rispettare con attenzione le regole del c.d. distanziamento sociale.
Nel caso in cui l’obiettivo non sia facilmente raggiungibile (palese violazione dell’obbligo da parte di minori, oppure persone che si riuniscono) è assolutamente auspicabile la chiusura, ove possibile, dell’aree interessate (parco giochi, giardini etc. …).
Per quanto attiene la disciplina dell’uso dell’ascensore, ingresso ed eventuali altri luoghi, è rimessa al buon senso ma, è assolutamente auspicabile che l’amministratore di condomino affigga in modo chiaro i principi dettati dalle norme emergenziali del caso per sensibilizzare i condomini (Esempio: l’uso dell’ascensore è consentito ad una sola persona per volta, salvo che siano più membri della stessa famiglia … ; sono vietati gli assembramenti di persone … )
È bene ricordare loro anche le sanzioni penali in cui incorrono.
Per quanto attiene il portiere, fermo restando che non è un servizio essenziale al condominio, che ad oggi non sussistono restringimenti specifici su questa particolare figura, è altrettanto vero che, comunque, questi svolge una funzione a diretto contatto con il pubblico, e quindi, in via prudenziale, è assolutamente auspicabile consentire al dipendente di prendere r.o.l., oppure metterlo in ferie etc.
Sul punto, il consulente del lavoro potrà sotto questo profilo meglio di me consigliarvi, in quanto sono già in vigore misure a sostegno dei lavoratori che temporaneamente sono costretti a sospendere il servizio.
In ogni caso, ove rimanga ad espletare la propria opera, questi dovrà essere munito di tutti gli ausili (guanti e mascherine omologate, garitta con opportuna protezione, etc. …. ) che la normale scienza - e coscienza aggiungo io – al momento mette a disposizione.
Si dovranno anche dare specifiche direttiva al portiere per impedire che questi violi il principio del c.d. distanziamento sociale.
Per esempio, circa la consegna della posta, il postino o il corriere non dovranno avere alcun contatto con il portiere
L’operatore:
“1) deposita le lettere ordinarie in cassetta;
2) in base al Dl 18/2020 (articolo 108), sino al 30 giugno, per raccomandate, assicurate, pacchi e servizi di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro (citofonando), senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro (portinaio o altri).
La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito;
3) nel caso in cui è stata prevista una zona filtro operare come al punto sopra.”
Le superiori raccomandazioni rischiano di essere del tutti stravolte dai provvedimenti che vengono emessi di giorno in giorno.
Si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.