LO SPAZIO IN CELLA DEVE ESSERE ALMENO TRE METRI PER DETENUTO SENZA CONTARE GLI ARREDI IN BASE AI PARAMETRI DELLA CORTE EDU (Sentenza n. 5728 udienza del 19 dicembre 2013 - depositata il 5 febbraio 201)
Cosi la prima sezione della Cassazione che “per la determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto, deve essere scomputata dalla superficie lorda della cella l’area occupata dagli arredi”
1. — Con ordinanza deliberata il 30 maggio 2013 e depositata il 10 giugno 2013, il Magistrato di sorveglianza di Padova — per quanto qui rileva — ha accolto il reclamo del detenuto Enzo Berni relativamente alla «doglianza inerente lo spazio disponibile all’interno della camera detentiva» e, per l’effetto, ha disposto che le competenti Autorità penitenziarie adottassero le «determinazioni conseguenti ivi compresa l’allocazione del reclamante in altro locale di pernottamento ove sia garantito uno spazio minimo individuale pari o superiore a tre metri quadrati».
11 Magistrato di sorveglianza ha motivato: la istruttoria espletata ha accertato: il reclamante è ristretto, unitamente ad altri due detenuti, in una cella dalla superficie di nove metri e nove centimetri quadrati; la permanenza del detenuto nell’ambiente non è limitata al pernottamento, in quanto nella ridetta cella si svolge «la intera vita» dei tre reclusi; lo spazio a disposizione di ciascuno degli occupanti è di tre metri e tre centimetri quadrati al lordo; detratto l’ingombro del mobilio, lo spazio effettivamente disponibile per i tre detenuti è di otto metri e cinquan- tacinque centimetri quadrati e, pertanto, per ciascuno di essi di due metri e ottantacinque centimetri quadrati; risulta, pertanto, «nettamente al di sotto del limite vitale di tre metri quadrati» stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; quel giudice ha, infatti, stabilito (nel caso Torregiani) che ai fini della determinazione dello «spazio vitale» deve tenersi conto dell’ingombro dei mobili. []
2. — Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova, in persona del dott. Marco Peraro, sostituto procuratore della Repubblica (interessato da nota del 17 giugno 2013 del Direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento della amministrazione penitenziaria, espressamente citata e integralmente riprodotta nella impugnazione), ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto, recante la data del 18 giugno 2013, col quale denunzia «violazione di legge», deducendo: il Magistrato di sorveglianza è incorso in «errore di diritto», in quanto ha sottratto dal computo della superficie utile della cella 1’ «area occupata dall’armadietto a muro»; la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha sempre fatto riferimento «alle sole dimensioni dell’immobile», prescindendo dalla «ovvia presenza di mobili»; in particolare, il riferimento al mobilio, contenuto nella sentenza Torreggiani è «estrapolato dagli ‘argomenti delle parti’ [ed] è da valutarsi come una argomentazione aggiuntiva, rafforzativa del giudizio».
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 18 agosto 2013, ha osservato ad adiuvandum dopo aver postulato l’ammissibilità del ricorso, in quanto «vertente in tema di diritti soggettivi del detenuto» : circa la determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è oscillante: la sentenza Sulejmanovic prescrive uno spazio di «almeno tre metri quadrati»; mentre la sentenza Torreggiani esige uno spazio «superiore a tre metri quadrati»; in ordine al punto cruciale controverso se la «metratura utile» debba essere «conteggiata al netto del mobilio», mentre nelle sentenze Sulej amano vie e Tellissi non si fa cenno dell’ arredamento intramurario, dalla sentenza pilota Torreggiani si evince che il riferimento all’arredo rappresenta «solo una coloritura della conclusione» della Corte e che la superfìcie della cella deve essere «calcolata al lordo anche perché, altrimenti, la pronuncia avrebbe menzionato in dettaglio pure la metratura occupata dal mobilio».
4. — Il ricorso è inammissibile.
4.1 — Giova ricordare che l’articolo 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen. (la norma dispone: “Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad applicarsi le disposizioni contenute dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge'”) non reca alcun riferimento alle materie di competenza del magistrato di sorveglianza.
Consegue che l’articolo 71 ter dell’Ordinamento penitenziario (contenuto nel capo II-6is del titolo II) non è derogato in parte de qua dalla anzidetta norma di coordinamento (cfr. Cass., Sez. Un., 27 giugno 2006, n. 31461, Passamani, massima n. 234147, circa la intervenuta abrogazione delle disposizioni del suddetto capo II-bis in relazione alle materie di competenza del tribunale di sorveglianza).
Sicché il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza continua ad essere esperibile esclusivamente per violazione di legge (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2003, n. 25079, Gianni; Sez. I, 12 novembre 2008, n. 44321, Araniti; Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 9508, Testa, non massimate sul punto, e Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 39314, Farinella, massima n. 248844).
4.2 — Orbene, nella specie, il ricorrente censura che il giudice a quo non si sarebbe attenuto al canone fissato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare colla sentenza pilota dell’8 gennaio 2013, Torreggiani, circa la determinazione dello spazio minimo intramurario da assicurare a ogni detenuto perché lo stato non incorra nella violazione del divieto dei trattamenti inumani e degradanti, stabilito dall’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
4.3 — Nel sancire il divieto (della tortura,) delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti, l’articolo 3 della Convenzione cit. non ha tipizzato le condotte integratrici della violazione del divieto.
Analogamente neppure l’articolo 27, comma 2, della Costituzione, stabilendo che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità», ha stabilito alcuno specifico canone per la determinazione dei trattamenti vietati.
Con particolare riferimento agli spazi intramurari l’articolo 6 dell’Ordinamento penitenziario prescrive, al comma primo, che «i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente ...» e, al comma secondo, che «i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti».
La corrispondente disposizione dell’articolo 6 del Regolamento penitenziario non contiene alcuno stardard o parametro metrico in ordine alle dimensioni dei locali destinati al soggiorno dei detenuti e delle celle di pernottamento.
4.4 — Anche alla luce di criteri elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’ uomo, mediante plurimi arresti, ha fissato canoni particolari in funzione di specifici standard dimensionali in ordine alla superficie degli spazi intramurari.
4.5 — Adito dalla doglianza del detenuto, di sottoposizione a trattamento inumano o degradante, per essere ristretto in ambienti carcerari di ampiezza così esigua da non soddisfare i requisiti minimi della abitabilità intramuraria fìssati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione; e tale valutazione è operata esclusivamente alla stregua dei canoni e degli standard giurisprudenziali, in difetto di alcuna disposizione normativa e tampoco legislativa o codicistica.
Sicché lo scrutinio compiuto sulla base della regula di giudizio di matrice giurisprudenziale è sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, esclusivamente in relazione al vizio della motivazione ai sensi dell’articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’ articolo 69, comma 6 dell’Ordinamento penitenziario (come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell’ll febbraio 1999) e in relazione all’articolo 71-fer dell’Ordinamento cit., e, cioè, sotto il profilo della mancanza di motivazione.
4.6 — Tale vizio è pacificamente fuori discussione nel caso in esame.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. — delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
E — per incidens — deve osservarsi che la inammissibilità del ricorso preclude il positivo vaglio della fondatezza della valutazione operata dal magistrato di sorveglianza il quale si è esattamente uniformato al criterio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella citata sentenza pilota, avendo scomputato dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall’arredo fisso dell’armadio allocato nel vano; mentre non è condivisibile l’obiezione del Pubblico Ministero concludente, fondata sulla mancata specificazione della superficie di ingombro da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’arresto in parola; gli è che, avendo quel giudice accertato, nel caso scrutinato, che la superficie della cella era pari al limite minimo di tre metri quadrati, sarebbe stata affatto superflua e irrilevante la determinazione dello spazio occupato dal mobilio, in quanto necessariamente 1’ ingombro a prescindere dalla ampiezza della superficie occupata comportava indefettibilmente l’inosservanza dello standard dei tre metri quadrati.
4.7 — Conclusivamente le censure del ricorrente, non essendo riconducibili né alla inosservanza, né alla erronea applicazione di alcuna norma di legge, si risolvono nella proposizione di motivi non consentiti dalla legge col ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e, pertanto, sono inammissibili ai sensi dell’articolo 606, comma 1, numero 3, cod. proc. pen.
Consegue la relativa declaratoria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 19 dicembre 2013.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
{Massimo Vecchio) (Severo Chieffi)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 5 FE3. 2014
IL CANCELLIERE i Wella