Solo giustificati motivi, nuovi e successivi alla pronuncia del provvedimento originario, consentono la modifica dell’assegno divorzile.
La legge n. 898/1970, che regolamenta i casi di scioglimento del matrimonio, riconosce, all'articolo 9, comma primo, alla sopravvenienza - rispetto al momento della pronuncia della sentenza di divorzio - di circostanze che, al vaglio del tribunale, risultino tali da giustificare una revisione dell'originario provvedimento nella parte concernente la regolamentazione dell'affidamento della prole e le modalità e misura della corresponsione dell'assegno a favore dell'ex coniuge e dei figli, subordinando, dunque, la correzione di tali condizioni, al ricorso di giustificati motivi, nuovi e successivi alla pronuncia del provvedimento originario che, il giudice reputi idonei a legittimare l'invocata modifica.
La prima sezione civile del Tribunale di Palermo, con ordinanza n. 1912/2018 del 2 marzo c.a. ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al perimetro di applicabilità della norma de qua, evidenziandone così la ratio: riconoscere adeguata flessibilità alle condizioni sancite dalla sentenza di scioglimento del vincolo coniugale, solo in presenza dell'effettiva mutazione, nel tempo, dei presupposti delle originarie statuizioni.
Non risponde a quanto chiesto dalla norma la mera riproposizione di circostanze antecedenti alla pronuncia e peraltro già sottoposte al vaglio del giudicante (tra le quali vanno senz'altro ricomprese le “modificazioni” dovute agli incrementi patrimoniali derivanti dall'esecuzione delle condizioni economiche fissate con la cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Così statuendo, il giudice mostra di non aderire al cambiamento di tendenza della giurisprudenza in merito al vaglio dell' an debeatur dell'assegno divorzile, suggellato dalla recente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, con il quale il giudice di legittimità di fatto introduce una ulteriore ipotesi di revisione dell'assegno divorzile, da parametrarsi ora alla sola indipendenza economica di chi ne beneficia.
Tale ipotesi proprio in quanto di matrice giurisprudenziale, in assenza di una regolamentazione in tal senso, non vincola l'organo giudicante chiamato a pronunciarsi sul punto.
Ed invero il Tribunale di Palermo sceglie infatti di mantenere quale parametro nella complessiva valutazione dell'opportunità del contributo economico in favore dell'ex coniuge, il tenore di vita goduto dal beneficiario in costanza del vincolo coniugale, non reputando il collegio adito competente ad una nuova ed autonoma ponderazione delle condizioni economiche che costituiscono il presupposto dell'assegno e della sua entità, slegato dalla sopravvenienza di una effettiva modifica delle stesse e ritenendo invero circoscritto il suo intervento al solo ripristino dell'equilibrio che sia eventualmente venuto meno nelle more dell'esecuzione della sentenza di divorzio.
In merito alla chiesta eliminazione dell'obbligo di corresponsione di un contributo mensile a titolo di mantenimento del figlio, il Tribunale civile di Palermo, con il medesimo provvedimento di rigetto, ha aderito all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo il quale tale obbligo può venir meno solo laddove si dia prova che lo stesso abbia ormai raggiunto piena indipendenza sul piano economico o che ciò non sia avvenuto per sua esclusiva colpa.
Nel caso in questione il ricorrente, obbligato in forza di sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio al mantenimento del figlio maggiorenne, adduceva, a sostegno della chiesta modifica delle condizioni economiche, il solo conseguimento della maggiore età, di fatto non assolvendo all'onere probatorio sancito all'articolo 9 comma 1.
La prima sezione civile ha statuito che la mera allegazione del raggiungimento della maggiore età del figlio che beneficia del contributo di mantenimento, non costituisce prova sufficiente dalla quale poter trarre la colpevole inerzia del figlio nel conseguimento di una indipendenza economica.
Il genitore che intenda conseguire la declaratoria di cessazione dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne sarà infatti tenuto a produrre in giudizio elementi che comprovino la capacità dello stesso di provvedere a sè o, in alternativa, è onerato della prova dell'addebitabilità esclusiva al figlio, del mancato raggiungimento di una propria indipendenza economica, malgrado la sua età.
Dott.ssa GIULIA MATRANGA